Art. 5.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le associazioni iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ai fini e per gli effetti dell'articolo 3 della presente legge e i criteri per la loro partecipazione alle commissioni, ai comitati e agli altri consessi comunque denominati di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. Con lo stesso decreto sono individuati, altresì, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, previste dalla legislazione vigente in materia, tra le medesime associazioni, tenuto conto della diversa rappresentatività in proporzione al numero delle iscrizioni alle stesse, che sono certificate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.